Centro studi GIACOMO PUCCINI

Statuto

 

 

Casermetta San Colombano 1 - Mura urbane, 55100 Lucca
tel.: 0039-0583-469225, fax: 0039-0583-958324 - E-mail:
info@puccini.it, centrostudi@puccini.it

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aggiornamento: 24 giugno 2006 (MG)


Denominazione e scopi

art. 1 È costituita l’associazione denominata «Centro studi GIACOMO PUCCINI». Essa ha sede in Lucca, presso il Teatro del Giglio, ma potrà anche valersi di sedi secondarie, succursali e uffici in genere, su proposta del Consiglio direttivo approvata dall’Assemblea.

art. 2 L’Associazione è una libera istituzione culturale senza fine di lucro. Essa si propone di

  1. promuovere ogni tipo di ricerche su Puccini e il suo milieu cittadino, sulla musica del suo tempo e sul teatro d’opera della fin de siècle e oltre;

  2. raccogliere e catalogare ogni tipo di fonte pucciniana – in originale o in copia fotostatica e/o in formato elettronico – come: lettere, documenti, abbozzi e schizzi musicali e letterari, partiture autografe e manoscritte, partiture a stampa e spartiti nelle diverse versioni, libretti, bozzetti e sconografie, manifesti, materiale iconografico in genere, registrazioni audio e video;

  3. rendere accessibile agli studiosi un catalogo informatizzato o data-base del materiale di cui al punto b) tramite collegamenti in rete;

  4. creare, con la collaborazione e il supporto di centri specializzati, un encoding project sistematico per la creazione di un text-archive;

  5. creare e rendere accessibile a studiosi ed appassionati una biblioteca che contenga
    e.1 - tutte le pubblicazioni sul maestro di Lucca prodotte nel mondo;
    e.2 - la più ricca possibile bibliografia `accessoria’;
    e.3 - materiale iconografico relativo al Maestro, al suo tempo e alla vita musicale lucchese;

  6. pubblicare periodicamente un bollettino nel doppio formato, cartaceo ed elettronico, che contenga tutte le necessarie informazioni sull’attività che il centro stesso svolge e intende realizzare, e sull’attività musicologica che abbia relazione con gli interessi scientifici del centro;

  7. pubblicare una rivista scientifica a cadenza regolare;

  8. ampliare l’attività pubblicistica in ogni direzione, in armonia con le risorse finanziarie disponibili;

  9. stipulare accordi con case editrici per la produzione e distribuzione di opere, su qualsiasi supporto, dedicate al maestro in tutte le lingue;

  10. produrre materiale realizzato coi mezzi dell’informatica, a partire da una Home page dedicata a Puccini inserita in WorldwideWeb su internet;

  11. organizzare convegni di studio e conferenze con cadenza periodica;

  12. organizzare mostre permanenti o itineranti sul maestro;

  13. organizzare ogni anno una manifestazione denominata «Settimana pucciniana»;

  14. collaborare con chiunque operi nel mondo dello spettacolo - dai teatri che mettono in scena le opere del maestro a istituzioni che organizzino Festival in ogni nazione - fornendo ogni tipo di aiuto di carattere scientifico e pratico possa derivare dal patrimonio in suo possesso.

All’attività del centro possono dare il loro patrocinio o il loro contributo scientifico, in forme da decidersi, tutte le istituzione interessate a Puccini, come Musei, Università, Case editrici, Conservatori e Istituti musicali pareggiati, Hochschulen, Schools of Music e altre ancora.


Durata e patrimonio

art. 3 L’associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con deliberazione dell’assemblea dei soci presa con le maggioranze di cui all’art. 11 del presente statuto.

art. 4 Le entrate dell’Associazione sono costituite da:

  1. quote annuali di adesione versate dai soci ordinari e sostenitori;

  2. introiti netti ricavati dalla propria attività - come la commercializzazione in ogni forma delle pubblicazioni - e da ogni altro genere di produzione o gestione in proprio;

  3. introiti ricavati da patrocini a carattere pubblicitario da parte di enti pubblici e privati;

  4. uso di propri spazi e materiale concesso a persone, associazioni, ditte e società per loro fini, anche commerciali;
  5. ogni tipo di elargizione finanziaria, quali donazioni, contributi di enti pubblici e/o privati e altro.

    L’Associazione disporrà di detto patrimonio per l’adempimento dei propri scopi istituzionali.


Struttura dell’associazione

art. 5 Fanno parte dell’Associazione:

  1. i soci fondatori
  2. i soci sostenitori
  3. i soci ordinari
  4. i soci onorari

Sono soci fondatori coloro i quali hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione o coloro che saranno cooptati dal Consiglio direttivo con tale qualifica. I soci fondatori non sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale
Possono essere soci sostenitori o ordinari tutti coloro - persone fisiche, persone giuridiche, enti riconosciuti e non, associazioni e fondazioni - la cui domanda di iscrizione sia approvata dal Consiglio direttivo. Le quote sono annualmente stabilite dal Consiglio Direttivo.
Sono soci onorari le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti riconosciuti e non, le associazioni e le fondazioni che abbiano contribuito in misura rilevante alla diffusione e alla conoscenza dell’opera e della figura di Giacomo Puccini; l’ammissione a socio onorario viene deliberata all’unanimità dal Consiglio direttivo su proposta di due terzi di esso; i soci onorari non sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale.

Nel rapporto e nelle modalità associative è esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Tutti gli associati e partecipanti maggiori di età hanno diritto di voto singolo su tutte le questioni, compreso l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione

art. 6 La qualifica di socio può venir meno per uno dei seguenti motivi:

  1. recesso da comunicarsi mediante lettera raccomandata A.R.;

  2. esclusione deliberata dal Consiglio direttivo per accertati motivi che possano danneggiare le iniziative o l’immagine dell’associazione;

  3. mancato pagamento della quota associativa.

  4. In nessun caso il socio ha diritto al rimborso delle quote associative già versate e perde ogni diritto nel patrimonio dell’associazione.

La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile

art. 7 Sono organi dell’associazione:

  1. l’assemblea dei soci;

  2. il Consiglio direttivo

  3. il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario-tesoriere;

  4. il Collegio dei probiviri.


L’assemblea dei soci  

art. 8 L’assemblea dei soci è convocata dal Presidente presso la sede o altrove mediante avviso che contenga l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione e l’elenco dei punti all’ordine del giorno: l’avviso dovrà essere inviato a ogni socio in tempo utile (almeno trenta giorni prima della data fissata), tenendo presenti le necessità dei soci stranieri.

L’assemblea è convocata almeno una volta all’anno, entro il 30 giugno, per l’approvazione del bilancio consuntivo, e comunque ogni qualvolta il Presidente o almeno la metà più uno dei membri del consiglio direttivo lo ritengano opportuno. L’assemblea può essere convocata anche con richiesta scritta da almeno un terzo dei soci con diritto di voto, per motivi attinenti l’attuazione dei fini statutari o il funzionamento degli organi.

L’assemblea è costituita da:

  1. i soci onorari
  2. i soci fondatori;
  3. i soci sostenitori e ordinari - in regola col pagamento delle quote - che abbiano assunto tale qualifica per la prima volta da almeno tre mesi

Tutti i soci hanno diritto di voto.
C
iascuno socio potrà rappresentare un altro socio, purché munito di delega scritta.

art. 9 Per la costituzione legale dell’assemblea e per la validità delle sue deliberazioni è necessaria - in prima convocazione - la presenza fisica (o tramite delega) della metà più uno dei soci; in seconda convocazione (ad almeno un’ora di distanza dalla prima) l’assemblea avrà validità qualsiasi sia il numero dei presenti.

L’assemblea delibera a maggioranza assoluta dei membri partecipanti e rappresentati per delega, salvo i diversi casi previsti dal presente statuto.

art. 10 L’assemblea è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua assenza per accertato impedimento, dal Vicepresidente o dal membro più anziano del Consiglio direttivo; le deliberazioni dell’assemblea debbono essere verbalizzate da un segretario nominato dal Presidente; il verbale dovrà essere sottoscritto dal Presidente, dal Vicepresidente e dal Segretario del collegio dei probiviri.

art. 11 Spetta all’assemblea:

  1. nominare i membri del Consiglio direttivo, a partire dal momento in cui decadranno quelli entrati in carica al momento della costituzione del centro;

  2. nominare il Collegio dei probiviri;

  3. approvare il bilancio consuntivo di ogni esercizio;

  4. deliberare sugli argomenti posti all’ordine del giorno;

  5. deliberare sulle modifiche al presente Statuto, e sullo scioglimento dell’Associazione con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.

    Le relative deliberazioni nonché i bilanci e i rendiconti devono essere resi pubblici mediante l’affissione nella sede dell’Associazione

I soci fondatori  

art. 12 I Soci fondatori nominano il primo Consiglio direttivo; nominano il primo comitato scientifico, e successivamente indicano al Consiglio direttivo una rosa di persone di provate qualità scientifiche.


Il consiglio direttivo  

art. 13 Il Consiglio direttivo è composto da un numero compreso tra cinque e nove membri eletti dall’assemblea ;i membri del Consiglio direttivo durano in carica cinque anni, e sono rieleggibili.

In caso di revoca o dimissioni di uno o più dei consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio provvederà alla loro sostituzione per cooptazione; i consiglieri così eletti rimarranno in carica sino alla successiva elezione del Consiglio; la carica di consigliere è onorifica, e dà diritto unicamente al rimborso delle spese sostenute per necessità sociali, sottoposte al vaglio dei probiviri e da essi approvate.

art. 14 Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quanto riservato all’assemblea per disposizione di legge, o dal presente statuto; esso decide sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l’attuazione degli scopi dell’Associazione. In particolare il Consiglio:

  1. fissa le direttive per l’attuazione degli scopi statutari e ne stabilisce le modalità;

  2. nomina al suo interno il Presidente e il Vicepresidente dell’Associazione;

  3. nomina il Segretario-tesoriere all’interno dell’Associazione;

  4. nomina il comitato scientifico, sentite le indicazione dei Soci fondatori;

  5. nomina eventuali comitati tecnici e/o gruppi di lavoro che agiranno in totale autonomia operativa, dovendo peraltro rispondere del proprio operato al Consiglio direttivo;

  6. indica gli investimenti patrimoniali;

  7. stabilisce l’importo annuale delle quote sociali;

  8. delibera sull’ammissione dei soci;

  9. decide sull’attività e le iniziative dell’Associazione, e sull’eventuale collaborazione con terzi, a norma dell’art. 2:

  10. approva il progetto di bilancio consuntivo da sottoporre all’assemblea;

  11. conferisce e revoca procure.

art. 15 Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente o da almeno tre dei suoi membri, presso la sede o altrove, mediante avviso che contenga l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione e l’elenco dei punti all’ordine del giorno, inviato a mezzo lettera raccomandata e/o messaggio E-mail, almeno quindici giorni prima della data fissata, tenendo presenti le necessità di eventuali Consiglieri stranieri; esso può tuttavia ritenersi validamente convocato anche in assenza di tali formalità, qualora alla riunione partecipino tutti i membri del Consiglio.
Il Consiglio è convocato almeno una volta all’anno, e comunque ogni qualvolta il Presidente o almeno due terzi del consiglio direttivo lo ritengano opportuno.

art. 16 Le deliberazioni del Consiglio direttivo vengono prese a maggioranza dei voti dei consiglieri presenti; esse sono ritenute valide solo se alla riunione prendono parte la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica; in caso di parità dei voti prevale quello del Presidente.


presidente, vicepresidente, segretario-tesoriere, amministrazione

art. 17 Il Presidente del Consiglio direttivo coordina e controlla ogni attività culturale, organizzativa e amministrativa dell’Associazione, presiede l’assemblea dei soci; il Vicepresidente svolge le medesime funzioni in caso di assenza o impedimento del Presidente.
Presidente e vicepresidente durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

art. 18 Il Segretario-tesoriere viene scelto fra i membri dell’Associazione e delegato dal Consiglio direttivo a curare l’amministrazione generale del Centro; redige il bilancio consuntivo sentito il Presidente e il Collegio dei probiviri. dura in carica cinque anni e può essere riconfermato.



Il comitato scientifico

art. 19 Il Comitato scientifico è composto da studiosi del teatro d’opera, e in particolare di Puccini e della fin de siècle, di provata fama internazionale; si compone di almeno dodici membri ed elegge al suo interno un coordinatore; risponde del suo operato al Consiglio direttivo.

art. 20 Al comitato scientifico pertiene il compito di

  1. formulare il programma culturale del Centro;

  2. formulare il programma editoriale del Centro;

  3. vigilare sulla qualità dei progetti sottoposti al Consiglio direttivo.


Il collegio dei probiviri

art. 21 Il collegio dei probiviri è composto di almeno tre membri nominati dall’assemblea. Esso

  1. vigila sulla corretta applicazione dello Statuto;

  2. decide di eventuali controversie tra soci ed associazione;

  3. esercita un controllo sulla corretta tenuta della contabilità, potendo a tale scopo compiere le necessarie verifiche sulle apposite scritture.

In caso di controversia il Collegio dei probiviri deciderà senza formalità procedurali e con giudizio inappellabile


Struttura organizzativa

art. 22 Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo speciali compensi stabiliti dal Consiglio direttivo.
Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le disposizioni di legge previste dagli articoli dal n. 36 al n. 42 del Codice Civile.
In caso di scioglimento per qualunque causa l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo.



Atto depositato presso il notaio Fabio Monaco di Lucca il 5 giugno 1996 e sottoscritto da: Gabriella Biagi Ravenni, Lucca; Julian Budden, Firenze-London; Gabriele Dotto, Milano; Michele Girardi, Parma; Arthur Groos, Brooktondale, Ithaca (USA); Maurizio Pera, Lucca


All’atto sono state apportate successive modifiche, approvate dalle Assemblee dei soci tenutesi a Lucca, presso il Teatro del Giglio, il 13 febbraio 1999 ed il 22 maggio 2000.



utti i diritti Riservati -CSGP, Lucca, giugno 2006