| Denominazione e scopi | |
art. 1 È costituita lassociazione denominata «Centro studi GIACOMO PUCCINI». Essa ha sede in Lucca, presso il Teatro del Giglio, ma potrà anche valersi di sedi secondarie, succursali e uffici in genere, su proposta del Consiglio direttivo approvata dallAssemblea. art. 2 LAssociazione è una libera istituzione culturale senza fine di lucro. Essa si propone di
Allattività del centro possono
dare il loro patrocinio o il loro contributo scientifico,
in forme da decidersi, tutte le istituzione interessate a
Puccini, come Musei, Università, Case editrici,
Conservatori e Istituti musicali pareggiati, Hochschulen,
Schools of Music e altre ancora. |
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| Durata e patrimonio | |
art. 3 Lassociazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con deliberazione dellassemblea dei soci presa con le maggioranze di cui allart. 11 del presente statuto. art. 4 Le entrate dellAssociazione sono costituite da:
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| Struttura dellassociazione | |
art. 5 Fanno parte dellAssociazione:
Sono soci fondatori coloro i
quali hanno partecipato alla costituzione
dellAssociazione o coloro che saranno cooptati dal
Consiglio direttivo con tale qualifica. I soci fondatori
non sono tenuti al pagamento della quota associativa
annuale
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| Lassemblea dei soci | |
art. 8 Lassemblea dei soci è convocata dal Presidente presso la sede o altrove mediante avviso che contenga lindicazione del luogo, del giorno e dellora della riunione e lelenco dei punti allordine del giorno: lavviso dovrà essere inviato a ogni socio in tempo utile (almeno trenta giorni prima della data fissata), tenendo presenti le necessità dei soci stranieri. Lassemblea è convocata almeno una volta allanno, entro il 30 giugno, per lapprovazione del bilancio consuntivo, e comunque ogni qualvolta il Presidente o almeno la metà più uno dei membri del consiglio direttivo lo ritengano opportuno. Lassemblea può essere convocata anche con richiesta scritta da almeno un terzo dei soci con diritto di voto, per motivi attinenti lattuazione dei fini statutari o il funzionamento degli organi. Lassemblea è costituita da:
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| I soci fondatori | |
art. 12 I Soci fondatori nominano il primo Consiglio direttivo; nominano il primo comitato scientifico, e successivamente indicano al Consiglio direttivo una rosa di persone di provate qualità scientifiche. |
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| Il consiglio direttivo | |
art. 13 Il Consiglio direttivo è composto da un numero compreso tra cinque e nove membri eletti dallassemblea ;i membri del Consiglio direttivo durano in carica cinque anni, e sono rieleggibili. In caso di revoca o dimissioni di uno o più dei consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio provvederà alla loro sostituzione per cooptazione; i consiglieri così eletti rimarranno in carica sino alla successiva elezione del Consiglio; la carica di consigliere è onorifica, e dà diritto unicamente al rimborso delle spese sostenute per necessità sociali, sottoposte al vaglio dei probiviri e da essi approvate. art. 14 Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quanto riservato allassemblea per disposizione di legge, o dal presente statuto; esso decide sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e lattuazione degli scopi dellAssociazione. In particolare il Consiglio:
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| presidente, vicepresidente, segretario-tesoriere, amministrazione | |
art. 17 Il Presidente del Consiglio direttivo coordina e controlla ogni attività culturale, organizzativa e amministrativa dellAssociazione, presiede lassemblea dei soci; il Vicepresidente svolge le medesime funzioni in caso di assenza o impedimento del Presidente. Presidente e vicepresidente durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. art. 18 Il Segretario-tesoriere viene scelto fra i membri dellAssociazione e delegato dal Consiglio direttivo a curare lamministrazione generale del Centro; redige il bilancio consuntivo sentito il Presidente e il Collegio dei probiviri. dura in carica cinque anni e può essere riconfermato. |
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| Il comitato scientifico | |
art. 19 Il Comitato scientifico è composto da studiosi del teatro dopera, e in particolare di Puccini e della fin de siècle, di provata fama internazionale; si compone di almeno dodici membri ed elegge al suo interno un coordinatore; risponde del suo operato al Consiglio direttivo. art. 20 Al comitato scientifico pertiene il compito di |
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| Il collegio dei probiviri | |
art. 21 Il collegio dei probiviri è composto di almeno tre membri nominati dallassemblea. Esso |
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| Struttura organizzativa | |
art. 22 Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo speciali compensi stabiliti dal Consiglio direttivo. Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le disposizioni di legge previste dagli articoli dal n. 36 al n. 42 del Codice Civile. In caso di scioglimento per qualunque causa lAssociazione ha lobbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito lorganismo di controllo. Atto depositato presso il notaio Fabio Monaco di Lucca il 5 giugno 1996 e sottoscritto da: Gabriella Biagi Ravenni, Lucca; Julian Budden, Firenze-London; Gabriele Dotto, Milano; Michele Girardi, Parma; Arthur Groos, Brooktondale, Ithaca (USA); Maurizio Pera, Lucca Allatto sono state apportate successive modifiche, approvate dalle Assemblee dei soci tenutesi a Lucca, presso il Teatro del Giglio, il 13 febbraio 1999 ed il 22 maggio 2000. |
| utti i diritti Riservati | ![]() |
-CSGP, Lucca, giugno 2006 |