Statuto

I. DENOMINAZIONE E SCOPI
Art. 1

È costituita l'associazione denominata «Centro studi Giacomo Puccini». Essa ha sede legale in Lucca, ma potrà anche valersi di sedi secondarie, succursali e uffici in genere dislocati in altri luoghi.
Art. 2
L'associazione è una libera istituzione culturale senza fine di lucro, basata sui princìpi di democrazia e di uguaglianza. Essa si propone di promuovere la conoscenza di Giacomo Puccini e dei contesti nei quali egli visse e operò, della musica e del teatro d'opera del suo tempo e oltre. A tal fine, in armonia con le risorse finanziarie disponibili:
a) sviluppa ogni tipo di ricerche su Puccini, la musica e il teatro d'opera del suo tempo;b) raccoglie, custodisce e cataloga ogni tipo di fonte pucciniana (lettere, documenti, abbozzi e schizzi musicali e letterari, partiture autografe e manoscritte, partiture a stampa e spartiti, libretti, bozzetti e scenografie, manifesti, materiale iconografico, registrazioni audio e video), rendendo accessibile agli studiosi un catalogo informatizzato dei materiali in suo possesso;
c) crea, gestisce e mette a disposizione di studiosi e appassionati una biblioteca specializzata che contenga le pubblicazioni su Puccini prodotte nel mondo, nonché un'adeguata dotazione di strumenti di ricerca;
d) organizza convegni di studio e conferenze;
e) organizza mostre permanenti o itineranti sul maestro;
f) realizza pubblicazioni scientifiche (monografie, atti di convegno, miscellanee di studi, edizioni di testi e di opere, etc.) e d'informazioni (bollettini, periodici, etc.) e stipula accordi con case editrici per la produzione e la distribuzione di opere, su qualsiasi supporto, dedicate a Puccini;
g) produce materiali d'informazione realizzati coi mezzi dell'informatica, a partire da una Home page pucciniana in INTERNET, in cui trovino spazio adeguato tutte le necessarie informazioni sull'attività che il Centro stesso svolge e intende realizzare, e sull'attività musicologica connessa ai suoi interessi scientifici;
h) collabora con chiunque operi nel campo dello spettacolo, fornendo ogni tipo di consulenza di carattere scientifico e pratico possa derivare dal patrimonio in suo possesso. Per il conseguimento degli scopi statutari l'Associazione può operare col contributo scientifico di istituzioni culturali, enti di formazione, editori italiani e stranieri.

II. DURATA E PATRIMONIO
Art. 3
L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con deliberazione dell'assemblea dei soci presa con la maggioranza di cui all'art. 11 del presente statuto.
In caso di scioglimento l'assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non associati, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell'Associazione, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 della L.662/'96 e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.
Art. 4
Il fondo patrimoniale dell'Associazione, utilizzabile unicamente per il funzionamento della stessa e lo svolgimento delle proprie attività statutarie, è costituito da:
a) quote e contributi degli associati ed erogazioni liberali degli associati e di terzi;
b) eredità, donazioni e legati;
c) contributi dell'Unione Europea, di organismi internazionali, dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di enti o istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, ovvero entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
e) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura editoriale o commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento di obiettivi istituzionali;
f) altre entrate compatibili con le finalità sociali. L'Associazione disporrà di detto patrimonio per l'adempimento dei propri scopi istituzionali. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

III. STRUTTURA DELL'ASSOCIAZIONE
Art. 5
Fanno parte dell'Associazione:
a) i soci sostenitori
b) i soci ordinari
c) i soci onorari
Sono soci sostenitori o ordinari tutti coloro la cui domanda di adesione all'Associazione è approvata dal Consiglio direttivo. Le quote associative sono stabilite annualmente dal Consiglio direttivo.
La domanda di adesione deve contenere le seguenti indicazioni:
a) nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza;
b) dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali. È compito del Consiglio direttivo deliberare in merito alle domande di adesione di nuovi soci. Si fa obbligo di dare comunicazione scritta al richiedente circa l'esito della domanda. In caso di non ammissione, entro i successivi 15 (quindici) giorni, l'interessato potrà presentare ricorso all'Assemblea dei Soci, la quale si pronuncerà in modo definitivo nella prima convocazione utile.
Sono soci onorari le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti riconosciuti e non, le associazioni e le fondazioni che hanno contribuito in misura rilevante alla diffusione e alla conoscenza dell'opera e della figura di Giacomo Puccini. La qualifica di socio onorario viene deliberata all'unanimità dal Consiglio direttivo su proposta di due terzi di esso; i soci onorari non sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale. Assumono automaticamente la qualifica di socio onorario i fondatori del «Centro studi GIACOMO PUCCINI», coloro che hanno ricoperto per almeno due mandati la carica di Consigliere e coloro che fanno parte del Comitato scientifico. Tutti gli associati hanno diritto di voto su tutte le questioni relative alla gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.
Art. 6
La qualifica di socio onorario, ordinario o sostenitore può venir meno per uno dei seguenti motivi:
a) recesso da comunicarsi mediante lettera raccomandata A.R.;
b) esclusione deliberata dal Consiglio direttivo, a maggioranza assoluta, per accertati motivi che possano danneggiare le iniziative o l'immagine dell'associazione;
c) mancato pagamento della quota associativa. In caso di esclusione, l'interessato può presentare ricorso all'Assemblea dei Soci entro 15 (quindici) giorni dalla notifica del provvedimento; l'Assemblea si pronuncerà in modo definitivo a maggioranza assoluta nella prima convocazione utile. In nessun caso il socio ha diritto al rimborso delle quote associative già versate e perde ogni diritto nel patrimonio dell'associazione. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.
Art. 7
Sono organi dell'Associazione:
a) l'Assemblea dei soci;
b) il Consiglio direttivo;
c) il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario-tesoriere;
d) il Comitato Scientifico;
e) il Collegio dei probiviri.

IV. L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 8
L'Assemblea dei Soci approva gli indirizzi generali dell'Associazione ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo. L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente presso la sede o altrove mediante avviso che contenga l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco dei punti all'ordine del giorno: l'avviso dovrà essere inviato a ogni socio in tempo utile (almeno trenta giorni prima della data fissata), tenendo presenti le necessità dei soci stranieri. L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno, entro il 30 giugno per l'approvazione del bilancio consuntivo, e comunque ogni qualvolta il Presidente o almeno la metà più uno dei membri del Consiglio direttivo lo ritengano opportuno. L'Assemblea può essere convocata anche con richiesta scritta da almeno un terzo dei soci con diritto di voto, per motivi attinenti l'attuazione dei fini statutari o il funzionamento degli organi.
L'Assemblea è costituita da:
a) Soci Onorari;
b) Soci Sostenitori e Ordinari in regola col pagamento delle quote
Tutti i soci hanno diritto di voto.
Ciascun socio potrà rappresentare un altro socio, purché munito di delega scritta.
Art. 9

Per la costituzione legale dell'assemblea e per la validità delle sue deliberazioni è necessaria - in prima convocazione - la presenza fisica (o tramite delega) della metà più uno dei soci; in seconda convocazione (ad almeno un'ora di distanza dalla prima) l'assemblea avrà validità qualsiasi sia il numero dei presenti.
Art. 10
L'assemblea è presieduta dal Presidente del Centro o, nel caso di sua assenza per accertato impedimento, dal Vicepresidente o dal membro più anziano del Consiglio direttivo; le deliberazioni dell'assemblea debbono essere verbalizzate da un segretario nominato dal Presidente; il verbale dovrà essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'assemblea.
Art. 11
Spetta all'Assemblea:
a) nominare i membri del Consiglio direttivo;
b) nominare il Collegio dei probiviri;
c) approvare il bilancio consuntivo di ogni esercizio;
d) deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno;
e) deliberare sulle modifiche al presente Statuto
f) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
g) fissare eventuali sedi secondarie dell'Associazione su proposta del Consiglio direttivo. L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei membri partecipanti e rappresentati per delega. Le delibere di cui al precedente punto f) sono assunte con voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto al voto. Le deliberazioni nonché i bilanci ed i rendiconti sono a disposizione dei Soci nella sede dell'Associazione.

V. IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 12
Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente dell'associazione ed è composto da un numero compreso tra cinque e nove membri eletti dall'Assemblea; i membri del Consiglio direttivo durano in carica cinque anni, e sono rieleggibili. In caso di decesso, revoca o dimissioni di uno o più consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio ha facoltà di sostituzione per cooptazione da sottoporre a convalida alla prima assemblea utile. I Consiglieri eventualmente cooptati rimangono in carica sino al successivo rinnovo del Consiglio; la carica di consigliere è onorifica, e dà diritto al rimborso delle spese sostenute per necessità sociali, sottoposte al vaglio dei probiviri e da essi approvate.
Art. 13
Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quanto riservato all'assemblea per disposizione di legge, o dal presente statuto; esso decide sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'Associazione. In particolare il Consiglio:
a) fissa le direttive per l'attuazione degli scopi statutari e ne stabilisce le modalità;
b) nomina al suo interno il Presidente e il Vicepresidente dell'Associazione e dà ad essi ampio mandato esecutivo per l'attività di ordinaria amministrazione;
c) nomina il Segretario-tesoriere all'interno dell'Associazione;
d) nomina il Comitato scientifico;
e) nomina eventuali comitati tecnici e/o gruppi di lavoro che agiranno in totale autonomia operativa, dovendo peraltro rispondere del proprio operato al Consiglio direttivo;
f) indica gli investimenti patrimoniali;
g) stabilisce l'importo annuale delle quote sociali;
h) delibera sull'ammissione dei soci;
i) decide sull'attività e le iniziative dell'Associazione, e sull'eventuale collaborazione con terzi;
j) approva il progetto di bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
k) conferisce e revoca procure.
Art. 14
Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente o da almeno tre dei suoi membri, presso la sede o altrove, mediante avviso (per posta ordinaria, fax o e-mail) che contenga l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco dei punti all'ordine del giorno, inviato almeno quindici giorni prima della data fissata, tenendo presenti le necessità di eventuali Consiglieri non residenti in Italia; esso può tuttavia ritenersi validamente convocato anche in assenza di tali formalità, qualora alla riunione partecipino tutti i membri del Consiglio.
Il Consiglio è convocato almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta il Presidente o almeno tre membri del Consiglio direttivo lo ritengano opportuno.
Art. 15
Le deliberazioni del Consiglio direttivo vengono prese a maggioranza dei voti dei consiglieri presenti; esse sono ritenute valide solo se alla riunione prendono parte la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica; in caso di parità dei voti prevale quello del Presidente.
Il Presidente può invitare il Consiglio ad assumere delibere mediante consultazioni tramite posta elettronica, su temi specifici relativi a:
a) ammissione di nuovi soci;
b) questioni di assoluta urgenza e necessità. Le delibere assunte mediante tale procedura sono ritenute valide a condizione che:
    a) la consultazione avvenga su una singola proposta;
    b) tutti i Consiglieri esprimano in modo definitivo il proprio parere;
    c) la proposta ottenga il voto favorevole dell'unanimità dei Consiglieri;
    d) la delibera venga ratificata alla prima riunione utile del Consiglio direttivo.

VI. PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, SEGRETARIO-TESORIERE, AMMINISTRAZIONE
Art. 16

Spetta al Presidente:
a) la legale rappresentanza dell'Associazione
b) coordinare e controllare ogni attività culturale, organizzativa e amministrativa dell'Associazione;
c) convocare e presiedere l'Assemblea dei Soci;
d) convocare e presiedere il Consiglio direttivo;
e) consultare i membri del Consiglio direttivo nei casi di cui al precedente art.15. Spetta in particolare al Presidente il deposito della firma per le operazioni bancarie o postali necessarie per lo svolgimento delle pratiche economiche di ordinaria amministrazione dell'Associazione. Il Presidente può altresì, per tale compito, delegare anche uno dei membri del Consiglio direttivo.
Art. 17

Il Segretario-tesoriere viene scelto fra i membri dell'Associazione e delegato dal Consiglio direttivo a curare l'amministrazione generale del Centro; redige il bilancio consuntivo sentito il Presidente e il Collegio dei probiviri, dura in carica cinque anni e può essere riconfermato.

VII. IL COMITATO SCIENTIFICO
Art. 18
Il Comitato scientifico è composto da studiosi del teatro d'opera, e in particolare di Puccini e della fin de siècle, di provata fama internazionale; si compone di almeno dodici membri, nominati dal Consiglio direttivo tra i soci dell'Associazione. Il Comitato scientifico elegge al suo interno un coordinatore; risponde del suo operato al Consiglio direttivo.
Art. 19

Al Comitato scientifico pertiene il compito di:
a) formulare il programma culturale del Centro;
b) formulare il programma editoriale del Centro;
c) vigilare sulla qualità dei progetti sottoposti al Consiglio direttivo.

VIII. IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Art. 20

Il Collegio dei probiviri è composto di almeno tre membri nominati dall'Assemblea. Dura in carica cinque anni, ed i suoi membri sono rieleggibili.
Esso
a) vigila sulla corretta applicazione dello Statuto;
b) decide di eventuali controversie tra soci ed Associazione;
c) esercita un controllo sulla corretta tenuta della contabilità, potendo a tale scopo compiere le necessarie verifiche sulle apposite scritture. In caso di controversia il Collegio dei probiviri deciderà senza formalità procedurali e con giudizio inappellabile.

IX. STRUTTURA ORGANIZZATIVA
Art. 21

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni di legge previste dagli articoli dal n. 36 al n. 42 del Codice Civile.
Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea dei soci il 31 maggio 2014.
Registrato all'Ufficio delle Entrate di Lucca il 26 giugno 2014 al n. 4202/1t.